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Maggiorazione delle cartelle esattoriali...

Rubrica a cura dell'Avvocato Massimiliano Tangorra, consulente legale del CODACONS. Potete formulare i vostri quesiti scrivendo a questo indirizzo mail: massimilianotangorra@ordineavvocatiroma.org 

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In ragione della crescente pressione fiscale i media sempre più spesso si stanno occupando di vicende riguardanti la notifica di cartelle esattoriali.
Ferma restando la correttezza e la legittimità delle procedure tese al recupero di quanto non effettivamente corrisposto dai contribuenti, ci sono tuttavia dei casi nei quali le richieste del fisco possono essere in tutto o in parte ingiustificate.

E’ quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. Tributaria, n° 4516 del 21.03.2012, in relazione alla quale riteniamo utile fornire qualche ragguaglio.

La Cassazione ha dichiarato la nullità delle cartelle di pagamento recanti maggiorazioni non previste dalla legge.

Più in dettaglio, l’Ordinamento prevede in generale che le somme riscosse mediante cartella esattoriale, (ad esempio quelle derivanti dall’omesso o ritardato pagamento di sanzioni per violazioni del codice della strada), siano gravate da diverse maggiorazioni.

Di queste, quella prevista dall’art. 27 della Legge 689/1981 (maggiorazione della somma dovuta nella misura del 10% per ogni semestre di ritardo) si applica esclusivamente alle cartelle esattoriali relative ad Ordinanze Ingiunzione.

L’ipotesi in parola, dunque, è quella nella quale la richiesta economica portata dalla cartella esattoriale trovi il suo fondamento nell’omesso pagamento di un’Ordinanza Ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del mancato accoglimento di un ricorso avverso una sanzione amministrativa.

Al di fuori del caso ora citato, la maggiorazione prevista, nel caso di omesso o ritardato pagamento nei termini di legge di una sanzione amministrativa, è quella prevista dall’art. 203 comma 3 del Codice della Strada, che prevede la dazione di un importo pari alla metà del massimo edittale previsto per la sanzione determinata, oltre alle spese.

Dunque, l’incremento previsto dalla Legge 698/1981 è dovuto solo nei casi in cui il supposto trasgressore abbia ritenuto di proporre ricorso avverso un verbale di contestazione di infrazione che riteneva illegittimo ed a seguito del quale, il Prefetto, ritenendo il ricorso infondato, abbia emesso un’Ordinanza Ingiunzione.

Al di fuori di questi casi, la maggiorazione in parola non è dovuta e, come disposto dalla Cassazione, la relativa cartella deve essere annullata.

Si consiglia, pertanto, al ricevimento di una cartella esattoriale, di prendere attenta visione delle singole voci di pagamento indicate e, ove presenti maggiorazioni non dovute o di cui non si comprende la natura, avvalersi di un legale per verificarne la correttezza ed eventualmente contestare l’illegittima richiesta, entro trenta giorni dal suo ricevimento.


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